L’articolo 7, comma 3, del DL n. 113/2024 (c.d. decreto omnibus) ha previsto il differimento del termine dal 30 giugno al 30 novembre 2024 per la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto, delle partecipazioni possedute, da soggetti non imprenditori, al 1° gennaio 2024.
Trattasi di una vera e propria proroga del termine per procedere alla adesione della agevolazione fiscale, finalizzata alla riduzione in tutto o in parte della plusvalenza conseguita in caso di cessione ex art. 67 comma 1 Tuir.
Pertanto entro il 30 novembre 2024 dovrà essere versata l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare o, in caso di rateizzazione, la prima rata delle tre di pari importo. Entro la stessa data del 30 novembre si dovrà procedere a redigere ed asseverare la perizia di stima da parte di un professionista abilitato.
Resta ferma l’aliquota unica del 16% dell’imposta sostitutiva dovuta e, in caso di versamento rateale scadenti il 30 novembre 2024, il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026, sarà dovuta la maggiorazione del 3% per la seconda e terza rata.
Ricordiamo che nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi di una ulteriore rivalutazione oltre a quella precedentemente effettuata, potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.
Nel caso in cui la nuova rideterminazione del valore della partecipazione comporti una diminuzione del valore di acquisto della stessa la norma non consente il realizzo di minusvalenza utilizzabile in compensazione.

Dott. Pantaleo Silvestri

Leave a Comment