Il nostro legislatore con l’intento di aumentare la trasparenza sui vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione (centrale, periferica ecc.), con la legge 124 del 4 agosto 2017 ha previsto all’articolo 1, commi da 125 a 129, specifici obblighi a carico delle imprese, associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali in merito alla pubblicazione delle erogazioni ricevute (sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere).
La disciplina prevede un severo sistema sanzionatorio stabilendo che l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti. La decorrenza dell’obbligo, secondo quanto previsto dal Consiglio di Stato, deve essere inteso nel senso che le erogazioni ricevute a partire dall’anno 2018 devono essere pubblicate, secondo la disciplina prevista, nell’anno 2019.
Le modalità di pubblicazioni variano a seconda del soggetto; per le imprese, a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2018 , predisposto nel 2019, i dati e le indicazioni degli importi e somme ricevute devono essere specificate nella nota integrativa allegata al bilancio stesso. Per gli altri soggetti (associazioni, fondazioni ecc.) le informazioni devono essere pubblicate entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti internet o sui portali digitali anche facebook, relative all’anno precedente.
Ove l’Ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale aderisce.
Quindi per questi soggetti il primo anno di applicazione dell’obbligo è il 28 febbraio 2019 per le erogazioni ricevute nell’anno 2018.
Ripetiamo la inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione, entro il termine di tre mesi, delle somme ricevute ai soggetti eroganti; spetta a questi ultimi il controllo dell’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità, mentre spetta al Ministero dello Sviluppo Economico assicurare e chiarire gli orientamenti applicativi.
Le informazioni da pubblicare in forma sintetica, in modo da essere comprensibili dal pubblico dovranno avere per oggetto:
a) la denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) la esatta denominazione del soggetto erogante;
c) la somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico;
d) la data di incasso (secondo il principio di cassa)
e) la causale/ oggetto per cui l’agevolazione è concessa.
E’ prevista una soglia di 10.000,00 euro riguardante il totale dei vantaggi economici ricevuti nel periodo di riferimento dal medesimo soggetto erogante, quale soglia al di sotto della quale non occorre effettuare alcun adempimento.
Nell’attesa di pubblicazione di linee guida da parte della autorità competenti riteniamo opportuno, in questa prima fase, di non soprassedere all’obbligo ciò in quanto alcuna moratoria per le sanzioni sono state previste.