A seguito dell’approvazione definitiva, la legge di bilancio 2025 -legge n. 207 del 31/12/2024 – pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31.12.2024 è ormai in vigore dal 1° gennaio.
Molte le misure di carattere fiscali contenute nel testo di legge e a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo ricordiamo: la stabilizzazione delle tre aliquote Irpef del 23% sugli imponibili fino a 28 mila euro lordi, 35% per imponibili di reddito fino a 50 mila e 43 per cento oltre i 50 mila; modifica delle detrazioni fiscali; modifiche al regime forfettario; assegnazione agevolata temporanea dei beni ai soci; estromissione per imprenditori individuali di beni immobili strumentali da patrimonio dell’impresa; bonus edilizi, mutui prima casa; tracciabilità di alcune tipologie di spese ecc.
La legge di bilancio 2025 è intervenuta a mettere finalmente a sistema la normativa sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie detenute da soggetti non imprenditori e sulla rivalutazione dei terreni, ottenendo un risparmio fiscale in sede di cessione. Non sarà più necessario attendere annualmente la riproposizione delle disposizioni senza soluzioni di continuità (nei decreti milleproroghe di turno o altro).
Infatti l’articolo 1, comma 30, della legge 207/2024 ha previsto la possibilità di avvalersi, a regime, di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Ricordiamo che possono procedere alla rivalutazione:
- le persone fisiche “private”;
- le società semplici;
- le associazioni professionali;
- gli enti non commerciali che non detengono le partecipazioni da rivalutare nell’esercizio della attività delle stesse.
Le partecipazioni ed i terreni devono essere detenuti al 1° gennaio di ciascun anno, a partire naturalmente per quelle posseduti al 1° gennaio 2025; é sempre necessaria redigere la perizia di stima asseverata da un professionista abilitato iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, revisori legali e periti iscritti presso le Camere di Commercio.
La scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’asseverazione della perizia è il 30 novembre di ciascun anno con versamento in unica soluzione o anche in tre rate annuali scadenti sempre il 30 novembre di ciascun anno con l’aggiunta dell’interesse del 3% a partire dalla seconda rata.
L’imposta sostitutiva a partire dal 2025 è dovuta in misura pari al 18% sull’importo rivalutato, con un incremento di due punti rispetto al 2024; l’aumento comporterà la necessità di valutare la convenienza economica a procedere alla rivalutazione considerando che sull’importo rivalutato è dovuta l’imposta sostitutiva del 18% mentre la plusvalenza da cessione è tassata al 26%.
In linea di massima per le cessioni di partecipazioni detenute da diverso tempo la rivalutazione dovrebbe essere sempre conveniente in quanto il rapporto tra le due aliquote supera il 69%.
L’aver portato a regime l’applicazione della possibilità di rivalutazione permetterà all’imprenditore una maggiore scelta del periodo di intervenire nell’utilizzo di tale possibilità.
Dott. Pantaleo Silvestri – Responsabile Area Fiscale