Facendo seguito al nostro precedente intervento in merito alla rilevanza fiscale del contributo di cui alla misura 5.68 par. 3 – FEAMP 2014 – 2020, Assonime ha comunicato formalmente alla scrivente Federazione propria risposta con prot. AT/GC/MC/ss Pa 323 AIN del 29 luglio 2024 al nostro quesito.
Assonime ha confermato che il non assoggettamento a ritenuta di cui all’art. 28, secondo comma, del DPR 600/1973 dei contributi in parola non è di per sé sufficiente per invocare il non assoggettamento a tassazione.
Altrettanto irrilevante agli effetti della detassazione è la circostanza che il contributo in oggetto è erogato nel contesto del “Quadro temporaneo di crisi per aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Infine Assonime cita una sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui il concorso alla formazione della base imponibile del contributo non è in contrasto con il principio della integrità dei pagamenti a favore dei beneficiari di cui all’art. 80 del Regolamento (CE) n.1083/2006. Ciò in quanto il prelievo fiscale non costituisce una detrazione o una trattenuta che riduce il contributo ma si applica su tutti i redditi posseduti dal soggetto beneficiario.
La risposta Assonime è a disposizione degli associati che volessero prenderne visione o averne copia.
Dott. Pantaleo Silvestri