Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.25/26, il cosiddetto “DL Maltempo”, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche’ ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.”
Tra le misure di primaria importanza, segnaliamo il capitolo riservato al sostegno a privati e attività produttive.
Con il decreto si definiscono le procedure per il riconoscimento di contributi e misure compensative a favore di soggetti privati e imprese che hanno subito danni a edifici, beni mobili e attività economiche.
Per il nostro settore, sono da apprezzare, in particolare, i seguenti provvedimenti:
Art.2 – Sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
Possono beneficiarne tutti coloro che, al 18 gennaio 2026, avevano residenza/sede legale/sede operativa dichiarata alla C.C.I.A.A nei territori interessati dagli eventi meteorologici a partire dal 18/01/2026.
I soggetti rientranti nel beneficio saranno individuati con apposita ordinanza da emettersi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente DL. Ai soggetti individuati sarà data la possibilità di sospendere i termini dei versamenti tributari, oltre quelli contributivi e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 18/01/2026 al 30/04/2026.
Art.5 – Ammortizzatori Sociali
Ai lavoratori del settore privato, incluso il settore agricoltura, che alla data del 18/01/2026 risiedevano o erano domiciliati, ovvero lavoravano presso aziende aventi sedi operative/produttive in uno dei territori interessati, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare la propria opera a seguito degli eventi meteorologici verificatesi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è riconosciuta fino al periodo massimo del 30/04/2026 una integrazione al reddito (comprensiva naturalmente di contribuzione figurativa).
Per espressa previsione legislativa, le aziende sono esonerate dall’esperire la consultazione sindacale prevista dal DL. 148/2015.
Art.6 – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
A favore di Co.Co.Co., di titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, di titolari di attività di impresa, purchè iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza residenti/domiciliati ovvero che operavano esclusivamente (nel caso di agenti o rappresentanti “Prevalentemente” ) in uno dei territori interessati, che hanno dovuto interrompere l’attività, è riconosciuta un’indennità “una tantum” erogata dall’Inps di € 500,00 per sospensioni non superiori a 15 giorni e comunque fino ad un massimo di € 3000,00.
Art. 8 – Misure per Imprese (sospensioni e “forza maggiore”)
Per le società e imprese che alla data del 18/01/2026 avevano sede legale/operativa o unità locale nei territori interessati e che hanno dovuto sospendere l’attività, sono sospesi nel periodo 18/01/2026 – 31/03/2026 senza applicazione di sanzioni e interessi:
- Diritto Camerale;
- Adempimenti contabili e societari;
Ai fini della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla centrale rischi della Banca d’Italia, l’evento metereologico è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’ert. 1218 c.c.
Sono sospesi, inoltre, i termini per le società e le imprese tenute a presentare atti e documenti alla CCIAA per il periodo 18/01/2026 – 30/04/2026. Sono sospesi tutti i termini amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla normativa vigente. Tutti i versamenti sospesi, ivi compreso il diritto camerale saranno effettuati in un’unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine.
Art.9 – Sostegno alle imprese agricole, della pesca e acquacultura
Le imprese agricole di cui all’art.2135 c.c. e le imprese e i consorzi della pesca e acquacultura interessate, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’art.5 DLgs. 102/2004 (con eclusione della lettera D del comma 2 “agevolazioni contributive e previdenziali”).
Sostanzialmente gli interventi consistono in:
- Contributi in conto capitale fino all’80% elevati al 90% del danno accertato;
- Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento e per l’anno successivo da erogarsi a tasso agevolato;
- Contributi in conto capitale in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte.
Il testo completo del Decreto è disponibile al seguente link. Si consiglia la lettura integrale.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/27/26G00045/SG
Attendiamo ulteriori sviluppi per l’emissione delle linee guida e eventuali decreti o circolari attuative, confidando in tempi rapidi per l’erogazione degli indennizzi e l’attuazione delle misure compensative a beneficio della classe armatoriale e dei lavoratori.
CdL Giovanni SILVESTRI
