Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), in risposta ad apposito quesito presentato da Federpesca, ha aggiornato le proprie Faq (risposte alle domande frequenti), escludendo dall’obbligo assicurativo le navi impiegate dalle imprese per la pesca professionale.
La legge di bilancio 2024 – legge 30 dicembre 2023, n. 213 – ha introdotto l’obbligo assicurativo a copertura di danni causati da calamità naturali a tutte le imprese aventi sede legale in Italia (o all’estero con stabile organizzazione in Italia), tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del C.C.
Sono escluse da tale obbligo le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile; per tutti gli altri settori produttivi, il presupposto applicativo dell’obbligo è indicato all’art. 1 del Regolamento di attuazione (Decreto interministeriale n. 18 del 20/01/2025) in cui è richiamato l’impiego nella propria attività di impresa di beni elencati nell’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, cioè a dire: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito delle Faq (n.9) pubblicata sul proprio sito (aggiornato al 14 aprile 2025), non sono obbligate alla stipula assicurativa le imprese che non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati nel suddetto art. 2424 C.C., ai punti sopra specificati.
La scrivente Federazione, ritenendo i natanti da pesca non esattamente classificati nella tipologia di beni oggetto dell’obbligo assicurativo, trattandosi di immobilizzazioni materiali non rientranti nell’art. 2424 del codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), come chiarito dalla circolare n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – dell’11/4/2008, dal Principio Contabile OIC n. 16 e dal Decreto interministeriale n. 18 /2025, ha chiesto al Mimit di voler fornire l’interpretazione corretta per tale adempimento.
Il Mimit, con la Faq n. 10 pubblicata recentemente sul proprio sito, ha chiarito che le navi destinate alla pesca professionale, come individuate dalla categoria 1 alla categoria 6, ai sensi dell’art. 8, DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, recante Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, non sono comprese tra i beni oggetto della copertura assicurativa di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in quanto tali navi non rientrano tra i beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile; con tale precisazione ministeriale è stata stabilita l’esclusione delle navi impiegate per la pesca professionale dall’obbligo assicurativo per danni dipendenti da calamità naturali.
Il chiarimento ministeriale, tuttavia, non esclude dall’obbligo assicurativo le imprese di pesca che, al di là del natante, utilizzano per la propria attività beni strumentali rientranti tra la categoria di quelli indicati dall’art. 2424 del codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali). In tal caso saranno oggetto della polizza per eventi calamitosi solo i beni rientranti nella categoria dell’art. 2424 di cui sopra.
Ricordiamo che il legislatore ha previsto un calendario per l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, graduato in base alla dimensione dell’impresa. Per le micro e piccole imprese del comparto della pesca e dell’acquacoltura è stata concessa una proroga specifica ad opera dell’articolo 15, comma 2, del DL “milleproroghe” n. 200/2025, che sposta la scadenza al 31 marzo 2026.
La mancata stipula della polizza non comporta l’applicazione di sanzioni amministrative o pecuniarie; la legge introduce una conseguenza indiretta di grande impatto: l’inadempienza è valutata negativamente nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche. Saranno le singole amministrazioni titolari delle misure di sostegno chiamate a dare attuazione a tali disposizioni, definendo e comunicando le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo.
Riteniamo, dopo tale intervento ministeriale, che il comparto delle imprese di pesca potrà applicare, se dovuto, l’obbligo assicurativo catastrofale con più serenità e meno costi.
Dott. Pantaleo Silvestri
