La legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 31/12/2024) ha introdotto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società.
L’obbligo di iscrizione decorre dl 1° gennaio 2025, tuttavia il MIMIT si è impegnato a chiarire le relative indicazioni operative circa le modalità, termini e obbligati all’adempimento.
Con nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha indicato le prime interpretazioni operative concernenti l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori per tutto il territorio nazionale, riguardante anche le imprese individuali che presentano l’istanza di prima iscrizione al registro delle imprese.
L’obbligo all’adempimento è previsto sia per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 che per quelle costituite dopo tale data; per queste ultime l’obbligo di dotarsi del domicilio digitale dovrà coincidere con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.
Nel caso di imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025,considerato che non esiste un termine espresso dal legislatore all’adempimento, il Ministero ha valutato, in via interpretativa, di individuare il termine del 30 giugno 2025 entro cui comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori.
Sarà a cura del sistema camerale la diffusione delle informazioni alle imprese soggette a questo obbligo.
In ogni caso la comunicazione dovrà effettuarsi in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore.
Le imprese obbligate sono tutte quelle costituite in forma societaria siano esse società di persona che di capitali con esclusione delle società semplici, in ragione delle disposizioni di cui all’art. 2249 C.C., delle società di mutuo soccorso, dei consorzi con attività esterna e delle società consortili.
L’obbligo di comunicazione compete agli amministratori e ai liquidatori sia nominati dai soci che per intervento giudiziale; la disposizione pare sia riferita esclusivamente ai soggetti persone fisiche o giuridiche cui formalmente compete il potere di gestione.
L’omissione delle comunicazioni impedisce la conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata al Registro delle imprese; a fronte di domanda di iscrizione o di un atto di nomina o rinnovo da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera diCommercio che riceve l’istanza senza l’indicazione degli indirizzi PEC, dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per l’integrazione dei dati mancanti.
Non sono previste nuove sanzioni se non trovare applicazione, in via estensiva, le ordinarie sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile (pena pecuniaria da 103 euro a 1032 euro per chiunque omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni, depositi ecc.).
dott. Pantaleo Silvestri