La Commissione europea ha adottato due nuovi regolamenti (Reg. Ue 2023/2831 e Reg. Ue 2023/2382) in vigore dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del regolamento generale de minimis n. 1407/2013 con le seguenti novità:

  • l’importo del massimale che ogni impresa unica può ricevere in regime de minimis è incrementato a € 300.000,00 euro rispetto ai 200.000,00 in vigore fino al 31/12/2023;
  • il monitoraggio per la verifica dell’eventuale splafonamento riguarderà i tre anni solari precedenti e non più i tre esercizi finanziari precedenti;
  • il massimale per i servizi di interesse economico generale (aiuti Siag) è aumentato da 500.000 a 750.000 euro in tre anni.

Il monitoraggio dell’importo concedibile sarà effettuato con il criterio del triennio mobile e non più con l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti.

Per meglio comprendere le nuove modalità di calcolo il Mimit con Faq n. 15 ha chiarito con un esempio la determinazione del periodo dei tre anni rispetto ai tre esercizi finanziari. Ipotizzando un aiuto con data di concessione pari al 10/2/2024, il calcolo del concedibile si determina sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/2/2021 al 10/2/2024.

I due nuovi Regolamenti non si applicano agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Tuttavia la Commissione europea ha adottato in data 4/10/2023 una modifica all’attuale Regolamento de Minimis pesca e acquacoltura (717/2014) apportando le seguenti modifiche:

  • l’aumento del massimale degli aiuti de minimis per impresa nell’arco dei tre anni passa da 30.000,00 a 40.000,00 euro purché sia stato istituito il registro nazionale centrale per registrare gli aiuti, registro che diverrà obbligatorio per tutti dall’1/1/2026;
  •  proroga fino al 31 dicembre 2029 della validità del Regolamento de minimis sulla pesca nella versione in vigore dal 1/07/2014;
  • la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca non rimarrà più nell’ambito del de minimis pesca ma nell’ambito dell’applicazione del Regolamento de minimis generale.

Alla luce di quanto sopra per il settore della pesca nulla cambia per il momento; ciò in quanto l’applicazione delle modifiche al regolamento de minimis pesca (Reg. Ue n. 717/2014 del 27/6/2014) sono subordinate alla istituzione del registro degli incentivi sia a livello nazionale che comunitario.

Dott. Pantaleo Silvestri

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