NON MODIFICATA LA PROCEDURA PER L’IMBARCO DI PROVVISTE SU MOTOPESCA
Il d.L.gs 141/2024 recante “Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione” entrato in vigore nel mese di ottobre 2024, ha fornito all’art. 74 la definizione di provviste e dotazioni di bordo su aeromobili e navi.
L’articolo costituito da quattro commi, sostanzialmente non si discosta dalla definizione già data dagli articoli 252 e 267, rispettivamente per provviste e dotazioni di bordo, dal DPR n. 43 del 23 gennaio 1973 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Quello che ci preme far rilevare è che al quarto comma dell’art. 74 è stabilito, tra l’altro che “per le provviste e dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.”
Dall’analisi del dispositivo possiamo ritenere che la procedura semplificata per l’imbarco di cui alla circolare ministeriale n. 233 (prot. 30819/8/ZV dell’11/4/1973), richiamata dall’art. 5-ter della legge di conversione n. 81/2006 continua a mantiene la piena efficacia non essendo stata espressamente abrogata.
Il settore della pesca quindi continuerà a beneficiare della procedura speciale di cui alla sopra richiamata circolare ministeriale e la prova dell’avvenuto imbarco, ai fini della non imponibilità iva ai sensi dell’art. 8/bis del DPR 6323/72, potrà essere fornita attraverso la registrazione delle fatture di acquisto su apposito registro vidimato dalla dogana e con l’apposizione della dichiarazione del Capitano del M/P sulla stessa fattura. Naturalmente questa procedura non può essere applicata all’imbarco del carburante e lubrificante.
Dott. Pantaleo Silvestri