La misura 5.68 “Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina” di cui al Reg. (UE) 2022/1278 articolo 1 comma 7 (che ha modificato il REG. (UE) n. 508/2014) è una misura finalizzata a compensare gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo 24 febbraio – 31 dicembre 2022 conseguenti alla crisi Ucraina.

L’ intervento è cofinanziato per il 50% dal Feamp 2014 – 2020 e per il 50%- con risorse nazionali (regionali) a valere sul Fondo di rotazione.

Nel merito, negli scorsi mesi, Federpesca ha interpellato Assonime per chiarire se:

a) la mancata applicazione da parte degli enti pubblici erogatori (Regioni) della ritenuta ex art. 28 del DPR 600/73 sulla parte nazionale, potesse essere elemento per invocare la non tassazione del contributo ricevuto;

b) il principio della integrità dei pagamenti a favore dei beneficiari previsto dalla normativa comunitaria “gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico nella sua integrità” potesse essere in contrasto con la imposizione fiscale in genere.

Assonime in merito al punto a) ha precisato che l’Amministrazione finanziaria con risoluzione 51/E del 2010 ha chiarito che la Regione, in ottemperanza del principio della integrità dei pagamenti, non deveapplicare alcuna ritenuta.

A parere di chi scrive questa interpretazione contrasta con la risoluzione n. 104/2004 con cui la stessa Amministrazione si era espressa nel senso della applicabilità della ritenuta limitatamente alla parte di cofinanziamento reginale o statale escludendo quindi solo la quota di stanziamento da parte della comunità europea.  

Assonime tuttavia conferma che al di là della disapplicazione o meno della ritenuta, rimangono ferme le regole ordinarie di tassazione in capo al percettore,salvo espressa disposizione derogatoria (risoluzione n. 51/2010).

In merito alla lettera b) – integrità dei pagamenti – Assonime fa riferimento a quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C 527/05) ove secondo la Corte l’imposizione (concorso alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito) del contributo non corrisponde ad un prelievo specificatamente connesso al contributo finanziario.

Assonime pertanto precisa che l’eventuale detassazione del contributo deve trovare fondamento in qualche atto (normativo, di prassi ecc.) che ne escluda la rilevanza fiscale, che nel caso del contributo in specie non sussiste.  

Alla luce di quanto sopra, in mancanza di espressa previsione di legge, ai fini delle imposte sui redditi trovano applicazione le ordinarie regole di tassazione.

Nella fattispecie quindi trattandosi di contributi destinati a fronteggiare esigenze collegate alla gestione caratteristica dell’impresa, gli stessi devono essere rilevati secondo il principio di competenza, anche se erogati da Enti pubblici.    

Per consultare il parere di Assonime, cliccare di seguito: Risposta Assonime su nostro quesito

Dott. Silvestri Pantaleo

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