Il decreto-legge n. 200/2025, noto come “Milleproroghe”, è attualmente all’esame della Camera dei Deputati per la conversione in legge. Sul provvedimento, il Governo ha posto la questione di fiducia, ottenendo l’approvazione il 23 febbraio 2026 con 177 voti favorevoli e 93 contrari.

Il testo, che contiene disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini normativi, passerà ora al Senato, dove dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo prossimo.

Il decreto contiene importanti interventi che possono riguardare il settore della pesca tra cui ricordiamo:

  • l’articolo 15, comma 2 relativo agli obblighi assicurativi per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
  • l’articolo 15, comma 3 relativo alle notifiche degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato;
  • l’articolo 15, comma 3 – quater relativo alla proroga dei controlli per le aziende del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Il comma 2 proroga il termine dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura che devono provvedere alla stipula delle polizze catastrofali a copertura di danni causati da calamità naturali ed eventi come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. L’oggetto della copertura assicurativa riguarda beni diversi dalle navi utilizzate per la pesca professionale così come classificate dall’art. 8 del regolamento di esecuzione 1639/1968.  Come precedentemente indicato da Federpesca sui propri canali di comunicazione, l’intervento del Mimit- Ministero delle Imprese e del Made in Italy – nell’ambito delle Faq pubblicate, in risposta ad apposito nostro quesito, ha precisato che le sole navi da pesca destinate alla pesca professionale sono escluse  dall’obbligo assicurativo per rischi catastrofali in quanto non comprese tra i beni oggetto di copertura di cui all’art. 2424 del codice civile. Pertanto, al solo fine di evitare fraintendimenti, la proroga prevista dal sopra citato articolo 15, comma 2 del decreto “Milleproroghe”, anche se fa riferimento alle imprese di pesca e acquacoltura, non riguarda l’obbligo assicurativo per calamità naturali delle navi da pesca. 

Il comma 3 dell’articolo 15 riguarda gli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici o semiautomatici. La norma proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle somme relative ai suddetti aiuti.

Si tratta di aiuti che, non essendo subordinati all’emanazione di specifici provvedimenti di concessione, in alcuni casi non sono stati oggetto degli obblighi di notifica e registrazione da parte dell’Autorità responsabile.

Con tale proroga si auspica che l’Autorità competente provveda a effettuare questi adempimenti, così da evitare che le imprese possano essere destinatarie di azioni di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, il comma 3-quater dell’articolo 15 proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro cui, per le imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, le pubbliche amministrazioni possono rinviare al momento del saldo le verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale.

L’intervento modifica l’articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020 e prevede che, in caso di erogazione di risorse pubbliche, i controlli effettuati dalla stessa pubblica amministrazione — in particolare la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail e quella della regolarità fiscale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate — siano effettuati al momento dell’erogazione del saldo, anziché nella fase precedente.

Considerato che il termine entro cui il Senato deve convertire in legge il “Milleproroghe” — il 1° marzo 2026 — è ormai imminente, è pressoché certo che il testo già approvato dalla Camera non subirà alcuna modifica.

Dott. Pantaleo Silvestri

Leave a Comment