Con le recenti modifiche intervenute al sistema di tracciabilità dei rifiuti, i produttori di rifiuti speciali pericolosi hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – il portale digitale per il monitoraggio dell’intero ciclo di gestione del rifiuto.
Tra i soggetti obbligati rientrano anche le imprese di pesca, in quanto produttrici di rifiuti speciali pericolosi, come ad esempio l’olio esausto di motore.
I termini di iscrizione sono stati scaglionati in base al numero dei dipendenti della singola impresa:
- a partire dal 15 dicembre 2024 per le imprese con più di 50 dipendenti;
- entro il 15 giugno 2025 per le imprese con più di 10 dipendenti;
- entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., a condizione che non producano rifiuti pericolosi; le stesse fonti normative, purtroppo, non hanno fornito invece alcuna disposizione circa una eventuale esclusione del settore dalla pesca da tale adempimento.
Pertanto, a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il termine del 13 febbraio 2026, tutte le imprese di pesca dovrebbero provvedere all’adempimento dell’iscrizione al sistema RENTRI.
Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è recentemente intervenuto, in risposta ad apposito interpello in merito agli obblighi di iscrizione al RENTRI per rifiuti pericolosi prodotti da pescherecci e imbarcazioni da diporto, precisando che il soggetto obbligato ad adempiere è il gestore dell’impianto portuale autorizzato alla raccolta e gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Dlgs 197/2021.
Nello specifico, con la nota n. 0180894 del 13 ottobre 2025, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Mase ha specificato che:
“il gestore dell’Impianto Portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti e alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del Dlgs 152 del 2006 ed adempie laddove previsto, alle disposizioni dell’art. 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione”.
Alla luce di tale disposizione, le conclusioni del Ministero chiariscono che:
a) il gestore dell’impianto portuale di raccolta deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità e registrazione previsti dal Dlgs 152/2006 (compilazione del MUD), tenere il registro di carico e scarico e all’iscrizione al sistema di tracciabilità RENTRI;
b) i singoli conferenti (pescatori e diportisti) non devono iscriversi al RENTRI, purché conferiscano i propri rifiuti ad impianti portuali di raccolta autorizzati.
Con tale riposta, il Ministero dell’ambiente ha quindi chiarito che sono i gestori degli impianti portuali ad assolvere agli obblighi dei produttori iniziali dei rifiuti pericolosi prodotti dai pescherecci e natanti da diporto e ha, nel contempo, evitato una inutile frammentazione degli adempimenti da parte dei conferenti, garantendo comunque la piena tracciabilità dei rifiuti attraverso il RENTRI.
Ricordiamo infine che le ricevute di conferimento rifiuti rilasciate dal gestore dell’impianto portuale devono essere conservate e disponibili a bordo per almeno due anni.
Dott. Pantaleo Silvestri
