In data 13 ottobre 2026, il Ministero con propria nota prot. 0558499 in risposta a un quesito presentato da Federpesca, ha chiarito le modalità applicative per la determinazione del plafond ai fini della verifica del limite di cumulo tra aiuti pubblici.

In particolare, Federpesca ha richiesto chiarimenti sulla modalità di cumulare le seguenti agevolazioni:

a) il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, riconosciuto alle imprese ittiche per l’acquisto di carburante;

b) l’indennizzo finanziario destinato a compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese di pesca nel periodo dal 28 febbraio al 31 dicembre 2026, nell’ambito della Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.2, Azione 5, del PN FEAMPA 2021-2027, erogato dalle Regioni.

La normativa nazionale e comunitaria, nonché i bandi regionali, prevedono la cumulabilità con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo non comporti il superamento del costo ammissibile effettivamente sostenuto.

Per il credito d’imposta, la cumulabilità è prevista dall’articolo 6 del decreto interministeriale attuativo del 22 maggio 2026; per l’indennizzo FEAMPA dalla normativa comunitaria e dai rispettivi bandi regionali, emanati dalle Regioni che intervengono in qualità di Organismi Intermedi del PN FEAMPA 2021-2027.

Al fine di evitare fenomeni di “sovracompensazione” derivanti dal riconoscimento di più agevolazioni (ad esempio, aiuti di Stato e contributi FEAMPA) riferite allo stesso periodo e ai medesimi costi, il beneficiario è tenuto a verificare il rispetto dei limiti di cumulabilità previsti.

Per le imprese di pesca, l’ammontare del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta è stato determinato dal decreto MASAF del 22 settembre 2026 nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109 del TUIR.

Per la determinazione dell’indennizzo finanziario spettante a ciascun peschereccio, la metodologia di calcolo prevista dal decreto DG PEMAC, prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024, considera l’incremento mensile del prezzo del carburante nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026.

Nella risposta ministeriale del 13 ottobre 2026, il MASAF ha precisato, per evitare che il cumulo delle due agevolazioni determini una sovracompensazione, occorre raffrontare il credito d’imposta con la quota dell’indennizzo FEAMPA riferibile ai maggiori costi del carburante sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Ai fini della determinazione del plafond di cumulabilità, occorre sommare il valore dei due benefici e il risparmio fiscale derivante dalla non imponibilità del credito d’imposta ai fini IRPEF/IRES e IRAP, verificando che la somma non superi il 100% del maggior costo del carburante effettivamente sostenuto nel trimestre considerato.

Resta fermo, inoltre, il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale applicabile.

Riteniamo che la risposta ministeriale, oltre a essere coerente con la disciplina delle agevolazioni, fornisca un importante chiarimento sulle modalità di determinazione del plafond di cumulabilità con l’ulteriore precisazione che la verifica del limite deve essere effettuata con riferimento alla quota dell’indennizzo FEAMPA.

Dott. Pantaleo Silvestri

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