Nella giornata del 29 gennaio le associazioni di categoria hanno scritto una nota al Ministro Lollobrigida in merito al delicato tema dell’obbligo assicurativo per le imprese di pesca e di acquacoltura che, salva diversa interpretazione, sta destando grande preoccupazione all’interno del settore. 

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ha infatti previsto che le imprese con sede legale in Italia (e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia), tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni – terreni e fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature industriali e commerciali – di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi catastrofali da assicurare il legislatore ha inteso i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle suddette imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Tali disposizioni non si applicano alle imprese agricole (ex art. 2135 del codice civile), per le quali invece resta fermo quanto stabilito dalle norme istitutive del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (AGRICAT), a cui però non possono aderire – per via delle disposizioni nazionali ed unionali vigenti – né le imprese di acquacoltura (sebbene rientranti nella definizione dell’art. 2135 cc) né tantomeno le imprese di pesca.

in assenza di un intervento normativo ad hoc, dal 1° aprile 2025 le imprese della pesca e dell’acquacoltura saranno costrette a stipulare polizze assicurative sul libero mercato senza alcuna forma di incentivazione; in difetto le Pubbliche Amministrazioni ne dovranno tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Per tentare di fornire una soluzione a questo problema, che come anticipato sta creando agitazione nelle marinerie e tra gli acquacoltori , è stato formulato e proposto un emendamento (gli identici 19.75 e 19.76) al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (AS 1337), in conversione al Senato, che esclude dall’obbligo di assicurazione a copertura dei danni ai beni immobili cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali  le imprese di pesca e di acquacoltura, nella previsione di una copertura assicurativa ad hoc, anche per esse così come avviene per l’agricoltura, ai sensi del citato art. 14-bis del D.Lgs. 154/2004.

Il nostro auspicio è che ci siano le condizioni affinché tale emendamento possa essere favorevolmente accolto tenendo conto delle peculiarità della pesca e dell’acquacoltura, allo scopo di non gravare ulteriormente entrambi i comparti già colpiti da molteplici criticità. 

Chiediamo altresì che sul tema si apra quanto prima una riflessione al fine di gestirne gli effetti e fronteggiare la situazione;  i comparti auspicano di riuscire ad accedere a soluzioni in grado di proteggere le imprese dall’insorgere, sempre meno infrequente, di eventi calamitosi o catastrofali, ma  riteniamo che l’introduzione ex abructo di questo obbligo crei sicuramente una disparità di trattamento con il settore agricolo.

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