La legge di bilancio 2025 – legge n. 207 del 30 dicembre 2024 – ha esteso, anche
all’anno 2025 alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, il riconoscimento del credito di imposta sugli
investimenti effettuati nella ZES dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Trattasi di investimenti destinati a strutture produttive, esistenti o da impiantare, nelle
zone delle Regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e
Molise e le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, gli investimenti
devono essere effettuati da piccole e medie imprese e il cui investimento complessivo
non può essere inferiore a 50 mila euro.
Gli investimenti devono consistere nella acquisizione, anche tramite contratti di
locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi rientranti tra i macchinari, impianti e
attrezzature.
Per la fruizione de credito i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle
Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili
sostenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di
sostenere fino all 15 novembre 2025.
Gli stessi soggetti devono altresì comunicare, a pena di decadenza, dal 20 novembre
2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare complessivo delle spese effettuate dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025. A tal proposito, con provvedimento del 31
gennaio 2025, sono stati approvati i modelli di comunicazione con le relative istruzioni.
Il credito utilizzabile solo in compensazione ed è cumulabile con aiuti “de minimis” e
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto consentito.
Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale e delle zone rurali e
ittico.
Per il riconoscimento del credito di imposta, l’effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile predisposta
dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un professionista
incaricato delle revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno
cinque anni dopo il completamento dell’investimento, a pena di decadenza dai
benefici goduti.
Dott. Pantaleo Silvestri