A seguito di richiesta di conferma da parte di Federpesca, la Direzione Generale ha chiarito che, in merito all’indennità per le misure di arresto temporaneo obbligatorio per l’anno 2025, riportate nel Decreto Interministeriale n. 1603 del 19 maggio 2026, per i marittimi imbarcati su unità da pesca impiegate in attività di pesca per un massimo di 72 ore settimanali (Gsa 17 e 18), sono da considerarsi valide, ai fini dell’indennità, le restanti giornate settimanali di inattività (escluse le domeniche).
Tale prassi, già seguita lo scorso anno, potrà agevolare la predisposizione delle istanze da parte degli interessati e la validazione delle giornate da parte dell’Autorità marittima.
