Riteniamo opportuno tornare sull’argomento per le richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente.

Gli aiuti “de minimis” sono aiuti di Stato di modesta entità che consentono l’erogazione diretta alle imprese in quanto di entità tale da non falsare la concorrenza tra Stati, ai sensi dell’art. 107 del TFUE.

Per il settore della pesca e dell’acquacoltura il nuovo Regolamento (UE) 2024/2381, in vigore fino al 31 dicembre 2030, ha modificato il precedente quadro normativo di cui al Regolamento (UE) 714/2014, prevedendo tra l’altro:

a) l’aumento del massimale concedibile ad una impresa unica, portandolo dai precedenti 30 mila euro agli attuali 40 mila euro;

b) il limite del massimale concesso deve essere determinato retroattivamente nell’arco dei tre anni precedenti e non più dei tre esercizi finanziari precedenti.

Con particolare attenzione va determinato il plafond disponibile tracciando gli aiuti “de minimis” ricevuti nel triennio, indipendentemente dalla loro fonte o natura.

La normativa prevede che il calcolo del limite massimo avvenga sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis” ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio di riferimento.

Nel monitoraggio dei tre anni solari degli aiuti ricevuti è necessario considerare che l’aiuto si ritiene concesso nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto a ricevere l’aiuto, indipendentemente dalla effettiva data di erogazione.

Quindi per verificare se una impresa ha a disposizione margini per ottenere il beneficio (plafond disponibile) è necessario considerare tutti gli aiuti “de minimis” ottenuti nei tre anni mobili precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto.

E’ opportuno tuttavia tener conto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 2792/ 2021 con cui è stato precisato che ove la richiesta di aiuto da parte dell’impresa porti al superamento del plafond, l’amministrazione concedente deve consentire all’impresa di poter optare per la riduzione dell’aiuto richiesto o per la rinuncia a precedenti aiuti già utilizzati, sempre al fine di non superare il massimale concedibile.

E’ consigliabile comunque predisporre apposita documentazione a supporto relativa agli aiuti “de minimis” ricevuti nel triennio di riferimento.

dott. Pantaleo Silvestri

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