Il 23 marzo 2022 la Commissione Europea ha adottato un nuovo “quadro temporaneo di crisi”, operativo fino al 31 dicembre 2022, finalizzato all’utilizzo più flessibile delle norme sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri colpiti dalla crisi Russo-Ucraina.
Così come successo per il periodo pandemico l’intervento è finalizzato a garantire un maggior spazio di manovra agli Stati membri che, per effetto dell’invasione Russa e le conseguenti sanzioni applicate, hanno fortemente subito conseguenze negative sul mercato interno in particolar modo i settori primari dell’agricoltura e della pesca.
L’intervento garantirà agli Stati di poter intervenire secondo tre tipi di aiuti:
- concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale crisi; l’importo limitato per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che gli Stati membri potranno introdurre potrà essere fino a 35 mila euro per ogni impresa;
- garantire alle imprese di poter disporre della liquidità sufficiente (es. fornire garanzie agevolate a favore delle banche per erogare prestiti, prestiti pubblici a tassi di interesse agevolati);
- compensare le imprese per i maggiori costi sostenuti a causa dei prezzi elevati dei prodotti energetici. Tale sostegno potrà essere concesso in qualsiasi forma compreso le sovvenzioni dirette (contributi a fondo perduto, crediti di imposta, finanziamenti ecc.).
La Commissione è pronta a collaborare con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili per la salvaguardia dei settori produttivi, sfruttando al massimo la flessibilità delle norme sugli aiuti di Stato.
Sul dettaglio delle linee di intervento ritorneremo certamente con maggiori chiarimenti; quello che preme rilevare è che con tale intervento la Commissione ha concesso, come per gli aiuti Covid, l’immediata sospensione delle regole sugli aiuti di Stato che allungano fortemente i tempi per la concreta applicazione dei benefici previsti dalla normativa dei singoli Stati.
Dott. Pantaleo Silvestri