La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29/12/2022) ha previsto all’articolo 1, comma 51, la modifica dell’articolo 7 del DL n.115/ 2022, ( Aiuti Bis ), convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022, relativo al credito di imposta sull’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca del terzo trimestre 2022.
L’art. 7, comma 1 del Dl 115/2022 al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’eccezionale aumento del prezzo del gasolio, ha disposto la proroga al terzo trimestre 2022 del credito di imposta di cui all’art. 18 del DL n. 21/2022.
Stante il richiamo all’art. 18 del DL 21/2022 il credito di imposta doveva essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di impresa e del valore della produzione dell’Irap e sullo stesso sono applicate le disposizioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Con l’intervento nella legge di Bilancio 2023 il legislatore ha inserito all’art. 7 del DL n. 115/2022 dopo il comma 1, il comma 1- bis e 1 ter, finalizzati alla proroga dell’utilizzo del credito di imposta entro la data del 31 marzo 2023, senza modificare il codice tributo (6972) e lasciando inalterate tutte le ulteriori caratteristiche proprie del credito di imposta.
Il fine di tale intervento è stato quello di permettere l’utilizzo del residuo credito a quelle imprese che, per insufficiente capienza di versamenti tramite mod. F24, non hanno avuto la possibilità di utilizzare entro il 31/12/2022 tutto il credito maturato nel terzo trimestre.
I nostri associati che ci hanno contattato sull’argomento e che hanno seguito il nostro consiglio, a partire dal primo gennaio 2023 potranno utilizzare regolarmente in compensazione con i versamenti dovuti con mod. F24 il residuo credito disponibile del terzo trimestre 2022.
Dott. Silvestri Pantaleo