Confermiamo quanto precedentemente comunicato per le vie brevi ai nostri associati che il credito di imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio della pesca, esteso al secondo trimestre 2022 dall’articolo 3-bis ex dl “Aiuti” convertito in legge 15.07.2022 n. 91, potrà essere utilizzato in compensazione non appena l’Agenzia delle Entrate avrà emesso, con apposita Risoluzione, un nuovo codice tributi.

Quanto sopra è stato confermato dal MEF – Ministero dell’Economia e Finanze – segreteria sottosegretario avv. F. Freni con propria nota in risposta a nostra richiesta di chiarimenti precisando, tra l’altro, che non è possibile utilizzare in compensazione il codice tributo relativo al primo trimestre 2022, stabilito con Risoluzione n. 23 del 30 maggio 2022 (cod. 6965).

Dott. Pantaleo Silvestri

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