Il decreto legge n. 193/2016 – convertito in legge n. 225/2016 – all’articolo 7 quater, comma 17, ha previsto la sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre del termine per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni redditi ed iva e delle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettate a tassazione separata. 

Gli importi dovuti a seguito di notifica di avvisi bonari da liquidazione e controllo ex art. 36-bis e ex art. 36.ter DPR 600/73 nonché art. 54 -bis del DPR 633/72, devono essere versati (in unica soluzione o in massimo otto rate trimestrali) entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso, fruendo delle riduzioni delle sanzioni a un terzo ed evitando la notifica e l’aggravio della cartella esattoriale.

Il suddetto termine di 30 giorni è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre pertanto se l’avviso bonario è ricevuto dal contribuente durante tale periodo di sospensione feriale, oltre alla sospensione del pagamento, il termine dei trenta giorni decorre dal 5 settembre.

E’ opportuno ricordare che nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima anche se dovessero scadere durante il periodo di sospensione feriale.

Dott. P. Silvestri – Responsabile Area Fiscale