L’Agenzia delle Entrate – Divisione servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali, con propria risoluzione n.23/E del 30 maggio 2022 ha pubblicato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui l’articolo 18 DL 22 marzo 2022, n.21, convertito in legge n.51 del 20 maggio 2022.
L’articolo 18, ha previsto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, un credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Detto contributo straordinario è riconosciuto nella misura pari al venti per cento della spesa per l’acquisto di gasolio e benzina sostenuto nel primo trimestre 2022 e comprovato dalle relative fatture d’acquisto al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il comma due specifica che tale credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (art.17 DL.gs 241/97) entro, e non oltre, la data del 31 dicembre 2022.
Con la pubblicazione del codice di compensazione (6965) la stesso è già utilizzabile con modello F24 esponendo detto codice nella sezione “erario”, colonna “importi a credito compensati”; nel campo relativo all’anno di riferimento si ricorda di indicare l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, alla formazione della base imponibile IRAP (DL.gs 446/1997) e non rileva, ai fini del rapporto di deducibilità, degli interessi passivi (art. 61 e 109 DPR 917/1986).
Il comma 4 dell’art.18 dispone che l’utilizzo del credito deve essere effettuato nel rispetto della normativa europea in materia degli Aiuti di Stato.
Infine, gli oneri necessari per l’utilizzo del credito d’imposta sono stati valutati nella misura di 140,1 milioni di Euro.