Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 439400/2022 del 29 novembre 2022 è stato differito, dalla data del 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023, il termine per la trasmissione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato prevista dal DL 22/5/2021cn. 41.
Trattasi dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato covid-19 che deve essere presentata solo dalle imprese che hanno beneficiato di aiuti del regime “ombrello”, finalizzata al monitoraggio del rispetto dei massimali.
I periodi degli aiuti ricevuti sono quelli che vanno dal 19 marzo 2020 fino al 27 gennaio 2021 e dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il Quadro temporaneo è l’insieme delle regole temporanee sugli aiuti che la Commissione europea ha adottato e più volte modificato per facilitare gli Stati membri dell’Unione a far fronte alle sfide economiche dell’emergenza epidemiologica, limitando nel contempo le distorsioni alla concorrenza del mercato interno.
Ancora una volta arriva una proroga il penultimo giorno dallascadenza dell’adempimento, proroga, tra l’altro, resasi necessaria a seguito di difficolta di accesso ai servizi fruibili nel portale del registro nazionale degli aiuti di Stato, accesso necessario per reperire informazioni utili ai fini della compilazione della autodichiarazione di cui al regime “ombrello”.
Resta inteso che se il dichiarante ha già provveduto ad inviare l’autodichiarazione l’adempimento risulta essere stato effettuato; ove intendesse sostituire la dichiarazione già trasmessa i termini per presentare una nuova dichiarazione si allungano fino al 31 gennaio 2023 considerando che l’ultima autodichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Dott. Pantaleo Silvestri