Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con comunicato n. 68 del 21 aprile 2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della istanza di rottamazione quater all’Agenzia della Riscossione.
È stato quindi prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 la scadenza del termine con conseguente differimento al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia trasmetterà ai soggetti, che hanno presentato l’istanza di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento dell’agevolazione.
Pertanto il termine per il pagamento della prima o unica rata è prorogato al 31 ottobre 2023 anziché, come precedentemente fissato, al 31 luglio 2023.
Ricordiamo che l’invio dell’istanza di rottamazione sospende tutte le rate in corso per precedenti dilazioni fino al 31 ottobre 2023 e il debitore non può essere considerato moroso nei confronti dell’agente della riscossione.
Quindi si potrà ottenere il rilascio del Durc, sospendere l’eventuale pignoramento già subito, informando a mezzo pec il terzo pignorato dell’avvenuta presentazione dell’istanza di rottamazione relativa alle cartelle oggetto di pignoramento e, per le azioni esecutive in corso oltre alla sospensione degli effetti, con il pagamento della prima rata di rottamazione entro i suddetti termini l’agente della riscossione dovrà estinguere l’azione esecutiva.
Ribadiamo, come già precedentemente indicato, che l’adesione alla rottamazione oltre al risparmio delle sanzioni e interessi produce interessanti benefici già all’atto della presentazione della sola istanza.
Dott. Pantaleo Silvestri – Responsabile Area Fiscale