Nella giornata di ieri 22 settembre sono stati pubblicati dal Masaf il decreto direttoriale n. 493110 e dallāAgenzia delle entrate la Risoluzione n. 32/E, entrambi necessari alla concreta applicazione del credito di imposta in attuazione dellāarticolo 4 legge di conversione n. 79 del 13 maggio 2026.
Le imprese di pesca potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, nella misura indicata nellāelenco allegato al decreto pari al 20 per cento della spesa sostenuta per lāacquisto del carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
LāAgenzia delle entrate ha specificato che, per ciascuna impresa, lāammontare del credito utilizzabile non può eccedere quello indicato nel decreto direttoriale, pena ālo scarto dellāoperazione di versamento cioĆØ lo scarto del modello F24 ā, importo che ciascun beneficiario può visualizzare nel proprio cassetto fiscale accessibile nel sito dellāAgenzia delle entrate.
Il codice tributo individuato dallāAgenzia nel Risoluzione ĆØ 7080 denominato āCredito dāimposta a favore delle imprese ittiche per lāacquisto del carburante ā articolo 4 decreto legge 18 marzo 2026, n. 33ā che consente alle imprese di pesca lāutilizzo in compensazione con modello F24 giĆ dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dellāAgenzia delle entrate con il quale ĆØ comunicato il codice tributo (22 settembre 2026).
LāAgenzia delle entrate, in fase di elaborazione del modello F24, procederĆ a verificare che i contribuenti utilizzatori della compensazione siano gli stessi presenti nellāelenco dei beneficiari trasmesso dal Masaf e che lo stesso credito non superi lāimporto indicato nellāelenco allegato.
In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo deve essere esposto nella sezione āErarioā, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna āimporti a credito compensatiā.
Ricordiamo infine che il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di impresa e del valore della produzione Irap ove applicabile e non rileva agli effetti del rapporto di deducibilitĆ degli interessi passivi.
Dott. Pantaleo Silvestri



