CREDITO D’IMPOSTA SU CARBURANTE

Nella giornata di ieri 22 settembre sono stati pubblicati dal Masaf il decreto direttoriale n. 493110 e dall’Agenzia delle entrate la Risoluzione n. 32/E, entrambi necessari alla concreta applicazione del credito di imposta in attuazione dell’articolo 4 legge di conversione n. 79 del 13 maggio 2026.

Le imprese di pesca potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, nella misura indicata nell’elenco allegato al decreto pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

L’Agenzia delle entrate ha specificato che, per ciascuna impresa, l’ammontare del credito utilizzabile non può eccedere quello indicato nel decreto direttoriale, pena ā€œlo scarto dell’operazione di versamento cioĆØ lo scarto del modello F24 ā€œ, importo che ciascun beneficiario può visualizzare nel proprio cassetto fiscale accessibile nel sito dell’Agenzia delle entrate.

Il codice tributo individuato dall’Agenzia nel Risoluzione ĆØ 7080 denominato ā€œCredito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto del carburante – articolo 4 decreto legge 18 marzo 2026, n. 33ā€ che consente alle imprese di pesca l’utilizzo in compensazione con modello F24 giĆ  dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale ĆØ comunicato il codice tributo (22 settembre 2026).

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione del modello F24, procederĆ  a verificare che i contribuenti utilizzatori della compensazione siano gli stessi presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Masaf e che lo stesso credito non superi l’importo indicato nell’elenco allegato.

In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo deve essere esposto nella sezione ā€œErarioā€, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ā€œimporti a credito compensatiā€.

Ricordiamo infine che il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di impresa e del valore della produzione Irap ove applicabile e non rileva agli effetti del rapporto di deducibilitĆ  degli interessi passivi.


Dott. Pantaleo Silvestri

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