In risposta al quesito di Federpesca sulla disciplina Iva per la pesca costiera, Assonime ha pubblicato sul proprio sito, essendone la questione di carattere generale, il documento di approfondimento n. 2/2022.

E’ un intervento chiarificatore delle modifiche procedimentali introdotte dalla legge di bilancio 2021 sull’art. 8/bis del DPR 6332/72.

Con tale disposizione il legislatore ha precisato che le operazioni assimilate alle esportazioni riguardano solo le navi adibite alla navigazione in “alto mare” definendone, agli effetti iva, le condizioni per cui la nave si considera adibita alla navigazione in “alto mare”.

La stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 39 del 28 maggio 2021 ha precisato che in merito alla applicazione dell’art. 8/bis i documenti di pressi n. 2/E del 12 gennaio 2017 e n. 6/E del 16 gennaio 2018 hanno fornito i relativi chiarimenti operativi.

Con il primo documento è stato stabilito che per poter beneficiare del regime della non imponibilità iva, la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in “alto mare” non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.

A nostro parere con questo intervento, in vigore dal gennaio 2017, le imprese di pesca che utilizzano nella loro attività navi adibite alla pesca costiera, agli effetti dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 8/bis, non soggiacciono all’obbligo della attestazione della navigazione in alto mare e all’invio dell’apposito modello, da trasmettere telematicamente, all’Agenzia delle Entrate.

Queste imprese, per utilizzare il regime agevolativo dell’ art. 8/bis, continueranno ad applicare, come per il passato, la dichiarazione informale da consegnare ai fornitori all’inizio d’anno.

Alle stesse nostre conclusioni è pervenuta Assonime con il proprio parere, circostanziato da ulteriori approfondimenti e motivazioni e, in particolare, chiarendo anche il carattere oggettivo della disciplina della pesca costiera che rimane tale anche nella circostanza che la pesca ravvicinata può essere esercitata ad una distanza di 40 miglia dalla costa.

Riteniamo che l’intervento di Assonime possa definitivamente dirimere i residui dubbi di carattere interpretativo, molte volte derivanti dalla scarsa conoscenza del settore.

Ove ci fossero imprese che non riescono a stampare l’intervento Assonime dal sito possono chiederne copia alla scrivente.

Il responsabile dell’Area Fiscale

Dott. Pantaleo Silvestri