Assonime con propria circolare n. 5 del 5 marzo 2024 ha illustrato le novità dei nuovi regolamenti sugli aiuti di Stato de minimis in vigore dal 1° gennaio 2024, su cui ci siamo già soffermati a fine febbraio scorso.

Ci sembra opportuno rilevare che Assonime ha confermato che le nuove modalità di calcolo del periodo di riferimento per i massimali di aiuto, tre anni solari, non si applicano al settore della pesca e acquacoltura a cui continuano ad applicarsi il metodo del periodo dei tre esercizi finanziari. 

In tal caso la modalità di calcolo parte dall’esercizio in corso, momento in cui sorge il diritto a ricevere l’aiuto concesso, e dei due esercizi precedenti.

Riprendendo l’esempio di Assonime e riportandolo al settore della pesca, per un aiuto concesso il 1° marzo 2024 la determinazione del massimale deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti nell’esercizio finanziario in corso ( 2024 fino al 1° marzo) e nei due esercizi precedenti ( 2023 e 2022).    

E’ chiaro che la modalità di calcolo mobile dei tre anni solari precedenti appare molto più semplice rispetto ai tre esercizi finanziari, il cui periodo di riferimento può variare restringendosi rispetto ai tre anni solari precedenti; nell’esempio sopra riportato i tre esercizi finanziari sono costituiti da due anni e due mesi.

Ricordiamo ancora una volta che l’aiuto de minimis si considera concesso nell’esatto momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto indipendentemente dal momento dell’effettivo pagamento, come pure in caso di concessione dell’aiuto in più soluzioni esso va contabilizzato tutto nel momento della concessione.

Assonime analizza le conseguenze derivanti del superamento della soglia del massimale nel caso di concessioni di nuovi aiuti che determina la perdita del diritto a ricedere l’intero importo dell’aiuto oggetto della nuova concessione e non la differenza.

In tali casi, precisa Assonime, si registra un’apertura della Corte di Giustizia che ha previsto la possibilità per l’impresa beneficiaria di modificare la domanda di aiuto per riportare l’importo spettante sotto la soglia ammissibile, tuttavia purché tale modifica sia effettuata prima della concessione dell’aiuto. 

Assonime si sofferma, infine, sulla definizione di impresa unica agli effetti della verifica dei massimali previsti dai regolamenti de minimis, la cui definizione non risulta essere stata modificata.

Dott. Pantaleo Silvestri