L’Inps, con il messaggio 4159 del 17/11/2022 ha fornito ulteriori istruzioni applicative in materia, chiarendo d’intesa con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità.
A seguito di una nostra richiesta, circa la possibilità di applicare detto presupposto anche al settore pesca che gode di imponibili fissi, contrattualmente previsti, che includono anche le mensilità aggiuntive.
L’istituto, fornisce parere negativo.
Pertanto nessuna decurtazione del valore delle mensilità aggiuntive va fatta dall’imponibile previdenziale, al fine dell’accesso all’indennità.
C.d.L. Giovanni Silvestri