Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 il D.L. n. 21 del 21/3/2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina” il cui articolo 18, su cui ci soffermeremo, prevede l’erogazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Il primo comma dispone che alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio delle suddette attività, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta, utilizzato nel primo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, al netto di iva.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022, e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi sempre che il cumulo non superi il costo sostenuto.
E’ previsto che il credito possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di sucessiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
Il terzo comma specifica le modalità con cui effettuare la cessione del credito, compreso la necessità di richiedere il visto di conformità, rilasciato da un professionista; tutte le modalità attuative saranno definite da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Al quarto comma è specificato che al credito di imposta si applicano le disposizioni normative in materia di aiuti di Stato i cui adempimenti saranno effettuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Infine il Ministero dell’Economia effettuerà il monitoraggio circa la fruizione del credito e per assicurare il rispetto della normativa vigente.
Queste le disposizioni normative disciplinate dall’art. 18 cui certamente seguiranno interventi interpretativi ed attuativi.
Dott. Pantaleo Silvestri