La Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ha pubblicato la legge n. 234 (legge di Bilancio 2022) in cui al comma 8 e 9 dell’articolo 1 è prevista l’esclusione della soggettività passiva IRAP per le persone fisiche esercenti l’attività commerciali ed esercenti arti e professioni, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Quindi dal 1° gennaio 2022 le imprese individuali titolari di partita iva esercenti l’attività di impresa o attività professionali sono escluse dal pagamento dell’IRAP. Trattasi di una esclusione di carattere soggettivo per gli esercenti l’attività in forma individuale senza che concorrono ulteriori requisiti.

L’intervento normativo rientra tra quelli finalizzati alla riduzione della pressione fiscale e rappresenta il primo passo verso la eliminazione totale di tale imposta dal nostro sistema tributario.

Il comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs n. 446/97 (decreto istitutivo della disciplina IRAP) individua cinque categorie di soggetti passivi (società di capitali, società di persone ed enti equiparati, persone fisiche, enti privati non commerciali ed enti pubblici) che svolgono per esercizio abituale una attività organizzata diretta alla produzione di beni e servizi.

Nessuna esclusione è stata introdotta, quindi, per le attività di impresa arte o professione esercitate in forma associata, tranne che per le imprese familiari e le aziende coniugali che sono effettivamente assimilate alle imprese individuali essendo titolari di una unica posizione iva.

Quindi per le ditte individuali l’anno di imposta 2021 rappresenterà l’ultimo periodo di imposta da assoggettare ad IRAP e lo stesso periodo sarà l’ultimo per il quale il modello Irap farà parte della propria dichiarazione dei redditi; per l’anno di imposta 2021 dovrà essere versato in sede di dichiarazione l’eventuale saldo IRAP e sarà l’ultimo versamento dovuto.

Dott. Pantaleo Silvestri