Nonostante l’adempimento ultimo scaduto il 16 marzo scorso relativo alla comunicazione dei crediti d’imposta per il terzo e quarto trimestre 2022, nella prossima dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022 dovranno essere collocati gli aiuti fruiti.

Dal quadro RU dovranno transitare, come tutti i crediti di imposta, anche quelli fruiti per l’acquisto del carburante di ciascun trimestre 2022 con l’introduzione di appositi nuovi codici da indicare per ciascun trimestre.

I nuovi codici per il quadro RU sono:

codice “09”va utilizzato per indicare il credito di imposta per l’acquisto del gasolio utilizzato per il primo trimestre 2022 – codice tributo 6965 -;

codice “Q1”per indicare il credito per l’acquisto del gasolio utilizzato per il secondo trimestre 2022 – codice tributo – 6967;

codice “Q6”per indicare il credito per l’acquisto  del gasolio utilizzato per il terzo trimestre 2022 – codice tributo 6972;

codice “Q7” per indicare il credito per l’acquisto del gasolio utilizzato nel quarto trimestre 2022 – codice 6987.

Il credito di imposta spettante va indicato nel rigo RU5, colonna 3, mentre la parte compensata nel 2022 va indicato nel rigo RU6. L’eventuale residuo compensabile riferito agli ultimi due trimestri 2022 (entro il 30 giugno 2023) da indicare nel rigo RU12 con codice 1, potrà essere compensato solo se l’apposita comunicazione è stata presentata telematicamente entro il 16 marzo scorso.   

Ove il credito di imposta in argomento fosse stato ceduto a terzi secondo le diposizioni ivi previste, il cedente compila il rigo RU9 ed il cessionario il rigo RU 3.

Gli adempimenti dichiarativi non si esauriscono con il quadro RU; il credito di imposta maturato va riportato nel prospetto Aiuti di Stato quadro RS, rigo RS401.

Per la compilazione di quest’ultimo prospetto successivamente torneremo sull’argomento.

Dott. Pantaleo Silvestri – Responsabile Area Fiscale