L’Agenzia delle Entrate con propria Risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022 ha istituito il codice tributo “6967” utilizzabile in compensazione, con modello F24,del credito di imposta per l’acquisto di carburante finalizzato nell’esercizio della attività di pesca, effettuato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

L’agevolazione introdotta dall’art- 3-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022, è finalizzata a mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare degli aumenti del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riproducendo gli effetti del credito di introdotto dall’art. 18 del DL 21/2022.

Ricordiamo che il credito di imposta è determinato in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre 2022 e può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, oppure ceduto solo per intero a terzi secondo le modalità indicate nello stesso articolo 18.

Nella compilazione del modello F24 il codice tributo 6967 andrà esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” e nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il codice è già attivo presso l’Agenzia delle Entrate e con l’istituzione dello stesso l’Agenzia ha confermato quanto da noi sostenuto sin dal primo momento che per il secondo trimestre non era possibile utilizzare il codice relativo al primo trimestre.

Dott. Pantaleo Silvestri  

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