Europee, Nazionali

AGGIORNATE LE REGOLE SULLA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ITTICI 

Il Ministero ha aggiornato, con una nuova circolare, gli adempimenti in materia di tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e favorire una maggiore tutela del consumatore. Il provvedimento recepisce le recenti modifiche introdotte dalla normativa europea e sostituisce la precedente nota esplicativa del 2014, fornendo indicazioni operative rivolte a tutta la filiera ittica.

Tra le principali novità introdotte vi sono gli obblighi documentali a carico dei comandanti delle unità da pesca. Le imbarcazioni tra 10 e 12 metri possono infatti continuare a utilizzare documentazione cartacea per giornale di pesca e dichiarazioni di sbarco, mentre per le unità superiori a 12 metri resta obbligatorio l’utilizzo dell’e-logbook e la trasmissione elettronica dei dati.

Per quanto riguarda la pesatura del pescato, viene chiarito che la responsabilità della pesatura immediatamente dopo lo sbarco ricade sul comandante del peschereccio, che deve utilizzare strumenti certificati e garantire la correttezza dei dati registrati. Vengono inoltre precisate le tolleranze ammesse tra le quantità stimate e quelle effettivamente dichiarate.

Un altro tema centrale riguarda la gestione delle partite di prodotto. Ogni lotto deve essere identificato attraverso un codice univoco che permetta di risalire all’origine del pescato lungo tutte le fasi della filiera. Le informazioni relative alla tracciabilità dovranno essere conservate e trasmesse in formato digitale tra gli operatori coinvolti nelle successive fasi commerciali.

La circolare ribadisce infine le informazioni che devono essere rese disponibili al consumatore finale attraverso l’etichettatura, tra cui la denominazione commerciale e scientifica della specie, il metodo di produzione (pescato o allevato), la zona di cattura o di allevamento, la categoria di attrezzi da pesca utilizzati ed eventuali indicazioni sullo scongelamento del prodotto.

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