Sono stati definiti i periodi di interruzione temporanea obbligatoria delle attivitĆ di pesca per lāannualitĆ 2026.
Il fermo, disposto con D.D. 239451 del 19 maggio 2026, riguarda le unitĆ autorizzate allāutilizzo di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti.
I periodi di fermo sono i seguenti:
- compartimenti da Trieste ad Ancona (Gsa 17 e 18): dal 31 luglio al 13 settembre;
- compartimenti da San Benedetto del Tronto a Bari (Gsa 17 e 18): dal 16 agosto al 29 settembre;
- Brindisi, ULM San Cataldo e UCM Otranto (Gsa 18): dal 1° ottobre al 30 ottobre;
- compartimenti di Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Gaeta, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, Portoferraio, Marina di Carrara, Viareggio, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena, Olbia, Messina, Catania, Augusta e Siracusa (solo Capitaneria di Siracusa), ricadenti nelle Gsa 8, 9, 10, 11 e 19: dal 1° ottobre al 30 ottobre.
Per la Sicilia (Gsa 16), il calendario sarĆ definito con un successivo provvedimento regionale, ma dovrĆ comunque prevedere 30 giorni consecutivi di fermo tra giugno e settembre.
Il decreto fissa inoltre i tetti massimi annuali di giornate di pesca per ciascun segmento e area geografica.
Nel dettaglio:
- nelle Gsa 8,9, 10 e 11, per le unitĆ autorizzate allāuso di reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi, lāattivitĆ ĆØ consentita per un massimo di 4 giornate lavorative su base settimanale;
- nelle Gsa 16 e 19, per le unitĆ autorizzate allāuso di reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, lāattivitĆ ĆØ consentita per un massimo di 5 giornate lavorative su base settimanale;
- per lāAdriatico e lo Ionio (Gsa 17 e 18), gli armatori potranno scegliere tra un massimo di 3 giornate lavorative settimanali oppure 72 ore di pesca distribuite su un massimo di 4 giorni consecutivi.
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 sarĆ inoltre vietata la pesca a strascico entro le 6 miglia dalla costa o a profonditĆ inferiori ai 60 metri nelle acque dellāAdriatico e dello Ionio, con alcune deroghe previste per le piccole unitĆ costiere.
Nuove restrizioni riguardano anche lo scampo: nelle Gsa 9 e 11 entra infatti in vigore la taglia minima di conservazione di 25 millimetri per il carapace. Saranno quindi vietati cattura, sbarco e commercializzazione di esemplari sotto misura.
Sono previste infine misure sociali a sostegno dei marittimi coinvolti nei periodi di fermo, attraverso specifici strumenti di sostegno al reddito.
Per il decreto completo: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24617



