Per la prima volta ed in seguito all’entrata in vigore del Dlgs. n. 1, articolo 10 (Decreto Adempimenti) introdotto dalla riforma fiscale, la sospensione degli avvisi bonari riguarderà due periodi nell’arco dell’anno: dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.
Come specificato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 2 maggio 2024 la sospensione dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati dalla stessa Agenzia riguardano in particolare:
– le comunicazioni riguardanti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36 bis del DPR 600/1972 (notifica effettuata prima della iscrizione a ruolo della maggiore imposta dovuta a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi) e art. 54 bis del DPR 633/1972 (liquidazione maggiore iva dovuta a seguito del controllo sulla dichiarazione presentata dal contribuente);
– le comunicazioni concernenti gli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta);
– le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata;
– le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (c.d. lettere di compliance).
Durante i periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio al contribuente degli atti sopra indicati salvo il caso che ricorrano ipotesi di indifferibilità ed urgenza (ipotesi già individuate dall’Agenzia nella circolare 25/2020).
Il successivo comma 2 dell’art. 10 del decreto Adempimenti prevede che rimane invariato quanto stabilito dall’art. 7 quater, comma 17 del DL 193/2016 (nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per i versamenti di cui:
– ai c.d. avvisi bonari e agli avvisi di liquidazione di cui ai redditi soggetti a tassazione separata).
Trattasi della applicazione della sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per effettuare il relativo pagamento di 30 giorni delle somme già intimate. I predetti termini inizieranno a decorrere dal 5 settembre prossimo.
Ricordiamo che la sospensione non riguarda le rate successive alla prima che seguono il piano di ammortamento iniziale.
A proposito delle scadenze osserviamo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio ha previsto il differimento al 15 settembre prossimo della sola scadenza originaria del 31 luglio, per il versamento della quita rata della rottamazione quater.
Dott. Pantaleo Silvestri
