L’Agenzia delle entrate ha ancora una volta affrontato l’argomento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72, con risposta ad interpello n. 45 del 19 febbraio 2024.
Il caso si riferisce ad un chiarimento richiesto per fornitura di carburanti nei confronti di una unità militare e nell’occasione l’Agenzia fa rilevare che sull’imbarco di provviste e dotazioni di bordo si è già espressa tempo addietro per cui conferma quanto già precisato.
L’agenzia ribadisce quanto già rilevato nella risoluzione del 17 gennaio 2014 in risposta ad apposito quesito del Comando Generale delle Capitanerie di porto, confermando che l’articolo 15 della tabella B del DPR 642/72 prevede l’esenzione dell’imposta di bollo in relazione ad operazioni di esportazioni di merce (art. 8 Dpr 633/72).
Pertanto, sostiene l’Agenzia, in materia di imposta di bollo l’esenzione si applica solo per fatture, documenti e simili emessi nei confronti degli armatori per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo solo se relativi ad operazioni attinenti e tendenti alla realizzazione di esportazione di merci.
Ciò premesso la non imponibilità iva concessa dall’art. 8/bis per operazioni economiche assimilate all’esportazione ai soli fini iva, soggiacciono alla applicazione dell’imposta di bollo di euro due quando l’importo fatturato è superiore a 77,47 euro in quanto con esse non si realizza una operazione qualificabile come esportazione.
Ricordiamo che sull’argomento ci siamo sempre espressi in tal senso anche quando abbiamo commentato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del gennaio 2014 emessa nei confronti del Comando Generale delle Capitanerie di porto.
Dott. Pantaleo Silvestri
