Nazionali

SGRAVI CONTRIBUTIVI ESTESI ANCHE AI MARITTIMI EXTRACOMUNITARI

Dal 10 maggio 2026 si amplia la platea dei lavoratori marittimi imbarcati ammessi alle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 30/1998, senza modificare le misure degli sgravi giĆ  previste.

L’articolo 21 della legge 7 maggio 2026, n. 70 (Valorizzazione delle risorse mare) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, apportando modifiche al comma 1, lettera a) all’articolo 119 del Codice della navigazione, ha esteso la possibilitĆ  di iscrizione nelle matricole della gente di mare ai cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo, alla Svizzera e ai Paesi terzi purchĆ©, questi ultimi, residenti in Italia ed avendo giĆ  compito il sedicesimo anno di etĆ .

La modifica assume rilievo contributivo per effetto del rinvio all’articolo 119 – cod. navig.- contenuto nel decreto – legge n. 457/1997, convertito in legge n. 30/98, che disciplina gli sgravi previdenziali e assistenziali per il personale marittimo.

Con indirizzi normativi e operativi del 9 ottobre 2026 l’INAIL ha chiarito che a decorrere dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della modifica normativa, i benefici possono essere riconosciuti anche per le nuove categorie di lavoratori, purchĆ© in possesso dei requisiti previsti dalla legge al fine di conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Per le imprese di pesca restano ferme le differenti misure agevolative previste in relazione alla tipologia di attivitĆ  esercitata. In particolare, l’articolo 6-bis del Decreto – legge. n. 457/1997 contempla l’esonero totale per la pesca oltre gli stretti e lo sgravio del 70% per la pesca mediterranea, mentre per la pesca costiera l’articolo 6, comma2, dello stesso decreto-legge ha disposto l’applicazione di una specifica misura contributiva prevista dalla legislazione vigente (44,32%), sempre a favore del personale individuato dal sopra citato articolo 119.

Sul piano assicurativo, l’INAIL ha confermato il mantenimento del profilo tariffario Ā«Personale italiano/comunitario con sgraviĀ», senza necessitĆ  di introdurre nuove classificazioni.

Ricorrendone le condizioni gli sgravi non sono più limitati al personale marittimo in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria ma anche, tra l’altro, anche per i cittadini dei Paesi terzi residenti in Italia.

Dott. Pantaleo Silvestri

Le altre normative