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Convenzione ABI – Anticipo cassa integrazione in deroga

  • Ultimo aggiornamento 22 Luglio 2022

Informazioni sul corso

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Descrizione

L’intesa definisce le procedure da seguire per consentire alle banche che aderiranno alla Convenzione di anticipare i trattamenti di integrazione salariale (specificamente previsti dal legislatore per l’emergenza COVID-19) ai lavoratori appartenenti alle imprese che abbiano chiesto il pagamento diretto delle prestazioni all’INPS.

L’anticipazione che le banche potranno erogare – tramite apertura di credito su conto corrente – ammonta a un importo massimo di 1.400 €, parametrato su 9 settimane di sospensione dal lavoro. In tal modo si consente la corresponsione al lavoratore di un acconto delle indennità economiche che, normalmente, l’INPS è in grado di liquidare solo dopo diversi mesi.

L’erogazione avverrà tramite l’accredito su un apposito conto corrente che cesserà con il versamento dell’importo da parte dell’Inps massimo entro 7 mesi.

Nel caso in cui la domanda dovesse essere respinta dall’Inps, la banca potrà richiedere al lavoratore la restituzione dell’importo anticipato. Se il lavoratore è inadempiente la banca potrà chiedere al datore di lavoro di coprire il saldo negativo del conto del dipendente su cui è stata accreditata l’anticipazione.

L’anticipazione spetta ai lavoratori  destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, quindi, dipendenti di imprese che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o della Cassa Integrazione in Deroga.

Alleghiamo il testo della convenzione.