Europee, Nazionali

COME AVERE I CONTRIBUTI PER GLI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI BANCARI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2025 il decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardante le modalità di utilizzo del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura di interessi passivi su finanziamenti bancari.

L’intervento è conseguente alla legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Lo stanziamento previsto per l’anno 2025 è pari a 11 milioni di euro e le modalità attuative prevedono che l’organismo pagatore dell’aiuto sia l’Agea (l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) che ha predisposto apposite istruzioni operative.

L’aiuto è concesso in regime “de minimis” del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura tenendo conto che per i due ultimi settori l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro ad una impresa unica non può superare 40.000,00 euro nell’arco dei tre anni.

Le condizioni di concessione dell’aiuto, la determinazione dello stesso, le modalità di richiesta, i termini di presentazione della domanda, l’erogazione, i controlli e le modalità di pagamento sono tutte chiaramente specificate dalle istruzioni operative pubblicate da Agea cui si rinvia.

E’ opportuno sin d’ora precisare che il contributo una tantum concesso in conto interessi può essere al massimo pari al 50 per cento del tasso annuo nominale applicato dalla Banca al finanziamento e, comunque, non può mai superare l’importo massimo previsto per gli aiuti “de minimis” di settore.

Per quanto attiene all’obbligo di stipula della polizza catastrofale, obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2024, è precisato dalle modalità attuative Agea che per il settore della pesca e dell’acquacoltura, poiché l’obbligo è stato posticipato al 31 dicembre 2025, la stipula non è obbligatoria limitatamente all’anno 2025.

Infine è opportuno segnalare che, così come indicato da Agea, la verifica della regolarità contributiva (DURC) è prevista agli effetti del pagamento dell’aiuto, come indicato dall’articolo 2, comma 2 del decreto attuativo interministeriale 30 gennaio 2015.

Dott. Pantaleo Silvestri

Le altre normative